Autocertificazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli enti concessionari o gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentano, il cittadino deve produrre, in sostituzione di un certificato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Quali certificati possono sostituire le autenticazione che devono essere in carta semplice e senza firma autenticata?

  • cognome e nome
  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato civile: celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titoli di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di speciali obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinato di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • di non essere l’ente destinatario di provvedimenti
    giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Salvo eccezioni disposte dalla legge, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco dei certificati sostituibili, possono essere comprovati mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Non si possono autocertificare i certificati:

  • medici
  • sanitari
  • veterinari
  • di origine
  • di conformità CEE
  • di marchi o brevetti (salvo diverse disposizioni della normativa di settore)
  • la documentazione inerente all’attività giudiziaria.

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