Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli enti concessionari o gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentano, il cittadino deve produrre, in sostituzione di un certificato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Quali certificati possono sostituire le autenticazione che devono essere in carta semplice e senza firma autenticata?
- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato civile: celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titoli di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di speciali obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinato di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non essere l’ente destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Salvo eccezioni disposte dalla legge, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco dei certificati sostituibili, possono essere comprovati mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Non si possono autocertificare i certificati:
- medici
- sanitari
- veterinari
- di origine
- di conformità CEE
- di marchi o brevetti (salvo diverse disposizioni della normativa di settore)
- la documentazione inerente all’attività giudiziaria.