Per viaggi di istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che presentano come caratteristica essenziale “la finalità d’integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro” (C.M. n. 291/1992).
I viaggi di istruzione non sono “gite-divertimento” o occasioni di pura evasione ma si configurano a pieno titolo come iniziative integrative dell’attività didattica (anche se i due aspetti possono intelligentemente coesistere). I viaggi e le visite devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari di ciascun tipo di indirizzo di studio.
Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare nella Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992, nella Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990, nella Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996, nel Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici.
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